In materia di lavoro e di normativa che regola questo settore, uno dei barometri che aiuta a fotografare la situazione, sono le sentenza della Corte di Cassazione.
Una di queste è molto interessante perché riguarda gli agenti di commercio. La sezione lavoro, con l’ordinanza 25902/2010, ha stabilito che l’agente di commercio che rassegna le dimissioni, non ha il diritto di continuare a lavorare, durante il periodo di preavviso, periodo che varia a seconda del contratto, come spiegato in questa guida sul preavviso per le dimissioni su questo sito.
L’ azienda è dunque libera di far cessare da subito il contratto, non essendo vincolata alla prosecuzione, senza corrispondere la somma dovuta. In esame vi era il caso di un professionista che aveva fatto ricorso ai giudici, perché non era stata accolta la sua richiesta di voler proseguire l’attività durante il periodo di preavviso, in seguito alla presentazione delle proprie dimissioni.
In effetti di fronte alla richiesta esplicita dell’agente, di voler proseguire la sua attività durante il periodo di preavviso, l’ azienda aveva accettato le dimissioni, rifiutandosi di accettare la richiesta di prosecuzione del lavoro. La Corte ha stabilito, in base all’ articolo 9 del contratto di settore, che l’azienda ha potuto legittimamente rifiutare la richiesta di prosecuzione del lavoro da parte dell’ Agente di commercio durante il periodo di preavviso.
Una sentenza che crea dunque un precedente non indifferente, in un settore sempre fitto di controversie.