Se siete il venditore di un’auto usata, dovete accertarvi che l’acquirente trascriva il passaggio di proprietà. Se ciò non avviene, l’auto rimane intestata a voi al Pubblico registro automobilistico, e sarete considerati responsabili dell’uso che ne fa il reale possessore.
Danni, multe non pagate, tasse automobilistiche non versate, potranno essere richieste a voi. In caso dovesse scoprire che l’acquirente non ha trascritto il passaggio, il venditore potrà chiedere la trascrizione di un nuovo atto, la Trascrizione a tutela del venditore, presentando una scrittura privata autenticata in duplice originale.
In particolare, ecco cosa deve fare il venditore: – presentarsi al Pra con la copia dell’atto di vendita e del libretto, fare la trascrizione a norma del Dm 514/92 art.11, che consente al venditore rimasto intestatario di chiedere la trascrizione anche senza il documento di proprietà. Ci sono costi elevati, ma meglio questi che le multe; – rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che faccia da titolo per ottenere la trascrizione.
Per l’eventuale bollo non pagato, la circolare 122/E esonera da responsabilità per i periodi d’imposta successivi alla vendita. Attenzione però: la legge regionale 10/2003 della Lombardia attua lo sgravio solo per la prima comunicazione di pagamento. In seguito l’ex proprietario deve procedere alla registrazione se vuole evitare di pagare.
Per le multe, in base al Codice della strada è possibile respingere l’addebito delle multe del nuovo possessore, comunicando agli uffici di polizia che hanno contestato l’infrazione gli estremi dell’atto di vendita.