La cessione di un’azienda rappresenta un momento cruciale nella vita di ogni imprenditore, segnando il passaggio di un’attività e delle sue risorse a nuovi protagonisti. In questo delicato processo, il contratto preliminare assume un ruolo fondamentale: è lo strumento che anticipa e regola i termini essenziali dell’accordo, tutelando le parti da possibili incertezze e prevenendo future controversie. Redigerlo in modo corretto è dunque imprescindibile per garantire trasparenza, sicurezza e chiarezza dei rapporti. Questa guida nasce per accompagnarti passo dopo passo nella stesura di un contratto preliminare di cessione d’azienda, offrendo indicazioni pratiche, suggerimenti utili e attenzione agli aspetti legali indispensabili per un trasferimento senza sorprese.
Come scrivere un contratto preliminare cessione azienda
La redazione di un contratto preliminare di cessione d’azienda rappresenta una delle fasi più delicate e complesse nell’ambito delle operazioni commerciali. Questo documento assume un’importanza strategica, poiché anticipa e disciplina gli obblighi e le modalità con cui le parti intendono giungere alla definitiva cessione dell’azienda, tutelando nel contempo entrambe le parti da eventuali ripensamenti o problematiche sopravvenute tra la trattativa e il trasferimento effettivo.
Per scrivere un contratto preliminare di cessione d’azienda, è necessario innanzitutto acquisire una conoscenza approfondita sia della struttura giuridica e patrimoniale dell’azienda oggetto della trattativa, sia delle esigenze e delle aspettative delle parti coinvolte. È fondamentale che il documento identifichi in maniera chiara e univoca sia la parte cedente – solitamente l’imprenditore o la società proprietaria dell’azienda – sia la parte cessionaria, ossia il soggetto che si impegna ad acquistare. Oltre ai dati anagrafici o societari, occorre indicare la capacità giuridica delle parti di disporre dell’azienda, verificando ad esempio la titolarità, l’assenza di vincoli o limiti alla cessione e l’eventuale necessità di autorizzazioni da parte di organi societari o terzi.
Un altro elemento essenziale riguarda la descrizione dettagliata dell’azienda oggetto del preliminare. È necessario specificare cosa si intende per “azienda” ai sensi dell’articolo 2555 del Codice Civile: l’insieme dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Si dovranno quindi includere nel contratto la composizione del complesso aziendale ceduto, indicando beni mobili, immobili, attrezzature, marchi, brevetti, licenze, rapporti contrattuali in corso, dipendenti, avviamento commerciale, eventuali debiti e crediti aziendali. In questa fase è opportuno allegare inventari, planimetrie, visure, elenchi dei contratti e dei dipendenti, per evitare contestazioni future circa la consistenza e la titolarità dei beni trasferiti.
Particolare attenzione va riservata all’individuazione del prezzo di cessione, specificando la modalità di determinazione (prezzo fisso, variabile, perizia), i termini e le modalità di pagamento. Spesso, nel contratto preliminare, viene prevista la corresponsione di una caparra confirmatoria, a garanzia dell’impegno assunto dalle parti. È importante disciplinare le conseguenze in caso di inadempimento, sia con riferimento alla perdita della caparra che all’eventuale diritto al doppio, secondo la disciplina codicistica.
Nel corpo del contratto vanno poi inseriti i termini e le condizioni per la stipula del contratto definitivo, stabilendo una data precisa entro cui le parti si impegnano a perfezionare la cessione vera e propria dell’azienda. Può essere utile prevedere anche la possibilità di proroga del termine, subordinata a determinate condizioni, come il rilascio di autorizzazioni amministrative, la liberazione da gravami o la definizione di controversie pendenti.
Un aspetto cruciale è la regolamentazione degli obblighi e delle garanzie prestate dalle parti tra la sottoscrizione del preliminare e il perfezionamento della cessione. Il cedente, ad esempio, potrebbe obbligarsi a mantenere l’azienda in uno stato di regolare funzionamento, a non alienare beni essenziali, a non stipulare nuovi contratti rilevanti senza il consenso del cessionario, così da preservare il valore e la continuità aziendale. Il cessionario, dal canto suo, potrebbe impegnarsi a non divulgare informazioni riservate acquisite durante la due diligence o a non richiedere modifiche sostanziali delle condizioni pattuite senza giustificato motivo.
Inoltre, il contratto preliminare deve affrontare il tema delle autorizzazioni e delle licenze amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività, prevedendo quali parti siano responsabili dell’ottenimento o del trasferimento delle stesse. Un’ulteriore tutela può essere rappresentata dalla previsione di clausole sospensive o risolutive, che subordinano l’efficacia del contratto definitivo al verificarsi di determinati eventi, come l’ottenimento delle autorizzazioni o il consenso dei terzi.
Dal punto di vista formale, il contratto preliminare di cessione d’azienda deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e, se l’azienda comprende beni immobili, è necessaria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. È consigliabile affidarsi a un notaio o a un professionista esperto in diritto commerciale per garantire la correttezza formale e sostanziale del documento.
Infine, il contratto deve prevedere una disciplina chiara in caso di inadempimento, sia per quanto concerne la risoluzione del contratto che per l’eventuale richiesta di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. – ossia la possibilità di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso – oltre alla regolamentazione del foro competente e dell’eventuale ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Scrivere un contratto preliminare di cessione d’azienda, dunque, richiede non solo precisione tecnica e padronanza della materia giuridica, ma anche una profonda comprensione degli interessi delle parti e delle peculiarità dell’azienda oggetto di cessione, così da redigere un documento solido, chiaro e tutelante per entrambe le parti coinvolte.
Modello contratto preliminare cessione azienda
CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE D’AZIENDA
TRA
1) [Nome Cognome], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [codice fiscale], di seguito denominato “Promittente Cedente”;
E
2) [Nome Cognome], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [codice fiscale], di seguito denominato “Promissario Cessionario”;
PREMESSO CHE
– Il Promittente Cedente è titolare dell’azienda denominata “[denominazione azienda]”, con sede legale in [indirizzo], iscritta al Registro delle Imprese di [luogo], codice fiscale e partita IVA [dati];
– Il Promissario Cessionario intende acquisire l’azienda sopra indicata;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
Il Promittente Cedente si obbliga a vendere e il Promissario Cessionario si obbliga ad acquistare, alle condizioni di seguito indicate, l’azienda sopra descritta, comprensiva di tutti i beni materiali e immateriali, rapporti giuridici, contratti, avviamento, dipendenti, crediti e debiti relativi.
Art. 2 – Prezzo
Il prezzo complessivo della cessione è convenuto tra le parti in Euro [importo], da corrispondersi secondo le modalità che saranno definite nell’atto definitivo.
Art. 3 – Caparra
Alla firma del presente contratto, il Promissario Cessionario versa a titolo di caparra confirmatoria la somma di Euro [importo], che sarà imputata al prezzo finale.
Art. 4 – Termine per la stipula
Le parti si impegnano a stipulare il contratto definitivo di cessione d’azienda entro e non oltre il [data], presso lo studio del Notaio [nome e sede] o altro luogo da concordare.
Art. 5 – Dichiarazioni
Il Promittente Cedente dichiara che l’azienda è libera da vincoli, ipoteche, pignoramenti e che non vi sono pendenze fiscali, contributive o debitorie non comunicate al Promissario Cessionario.
Art. 6 – Oneri e spese
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto definitivo sono a carico del [specificare: cedente/cessionario/entrambe le parti].
Art. 7 – Clausola risolutiva espressa
Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal presente contratto da parte di una delle parti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con incameramento della caparra a favore della parte non inadempiente.
Art. 8 – Foro competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di [luogo].
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: _______________
Il Promittente Cedente ____________________
Il Promissario Cessionario ____________________